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Tassazione degli utili e dei dividendi rimessi all'estero ai sensi della nuova Legge n. 15.270

16 set
Tempo di lettura: 2 min

Originariamente pubblicato a dicembre 2025


Il 26 novembre 2025 è stata pubblicata la Legge n. 15.270, il cui obiettivo principale è stato l'istituzione delle regole di tassazione dei dividendi corrisposti da persone giuridiche a persone fisiche residenti in Brasile. Tra le altre misure importanti, è stata stabilita l'applicazione dell'IRPF, con aliquota del 10%, sulle rimesse che superino l'importo mensile di R$ 50.000,00 (cinquantamila real).


La legge prevede inoltre la tassazione degli utili e dei dividendi pagati, accreditati, consegnati, impiegati o rimessi all'estero, che dovranno essere assoggettati a ritenuta alla fonte (IRRF) con aliquota del 10%. In questo caso, tuttavia, non si applicano le deduzioni caratteristiche delle imposte incidenti sul reddito societario in Brasile (CSLL e IRPJ). Inoltre, a differenza della tassazione applicabile agli utili distribuiti a persone fisiche residenti in Brasile, i dividendi rimessi all'estero dovranno essere tassati indipendentemente: (i) dal fatto che il beneficiario della rimessa sia una persona fisica o giuridica domiciliata all'estero; (ii) dall'importo della rimessa; e (iii) dal fatto che le rimesse siano state effettuate dalla stessa persona giuridica.


Tuttavia, l'IRRF non dovrà applicarsi sugli utili e dividendi pagati, accreditati, impiegati, consegnati o rimessi a: (i) governi stranieri, purché vi sia reciprocità di trattamento in relazione ai redditi percepiti nei loro paesi dal governo brasiliano; (ii) fondi sovrani, definiti come i veicoli di investimento all'estero il cui patrimonio sia composto da risorse provenienti esclusivamente dal risparmio sovrano del paese; e (iii) entità estere la cui attività principale sia la gestione di benefici previdenziali, quali pensioni e rendite, come definite in apposito regolamento.


Va inoltre osservato che vi sarà esenzione dall'IRRF incidente sugli utili e dividendi corrisposti a persone o entità estere qualora la deliberazione sulla loro distribuzione sia stata approvata entro il 31 dicembre 2025, purché gli utili da distribuire siano stati prodotti fino all'anno fiscale 2025 e vengano effettivamente distribuiti fino all'anno fiscale 2028. Infine, sottolineiamo che, nelle ipotesi di esenzione menzionate nel paragrafo precedente (rimesse destinate a governi stranieri, fondi sovrani ed entità previdenziali), non vi è necessità di approvazione della distribuzione entro il 31/12/2025, poiché, solo in questi casi, l'esenzione è applicabile indipendentemente dal momento di approvazione della rimessa.


La Lorusso & Partners continua a monitorare tutti gli sviluppi derivanti dall'approvazione della Legge n. 15.270 e rimane a disposizione per elaborare strategie di pianificazione patrimoniale e fiscale personalizzate, nonché per chiarire qualsiasi dubbio pertinente al tema.

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